Sotto tale profilo la decisione viola, pertanto, il c.d. “minimo costituzionale”, in quanto priva completamente delle argomentazioni a supporto della affermata «irrilevanza» della insussistenza del costo de quo Anzi, sotto tale profilo si evidenzia come la pretesa del committente di vedersi riconosciuto il costo per lo smontaggio, nonostante avesse https://zanderigbvd.mpeblog.com/53397595/la-mejor-parte-de-ricorso-in-cassazione